iFerr 79 - Anno 2020

L easing 45 a cura dello Studio legale ius est ars Benito Ligotti. Si chiama “ius est ars” ed è uno studio legale che si occupa di: diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, Intellectual Property, diritto societario e tributario, contrattualistica, reati connessi alla responsabilità penale degli enti (231/2001), diritto fallimentare. Nello studio si parla in italiano, inglese, francese e polacco. Benito Ligotti collabora con iFerr Magazine per affrontare le tematiche legali del settore ferramenta. Per informazioni scrivi a segreteria@iferr.com studio legale ius est ars di leasing finanziario consta di due contratti collegati tra loro: quello di leasing propriamente detto e quello di fornitura. Questo collegamento, consistente in ciò che il contratto di fornitura, nel complesso dell’operazione, ha la funzione di mezzo per l’esecuzione di quello di leasing, risulta da più indici: « La struttura del procedimento di formazione negoziale, in cui intervengono in varia sequenza le tre parti; la sussunzione, a contenuto del contratto di fornitura, di elementi individuati insieme dal fornitore e dall’utilizzatore; la circostanza che i contratti, di fornitura come di leasing, esplicitino, per solito, come ragione dell’acquisto del bene da parte del concedente sia la sua concessione in godimento all’utilizzatore che lo ha scelto, sia la previsione, contenuta nel contratto di fornitura, che la consegna del bene dovrà farsi dal fornitore direttamente all’utilizzatore » (cosi motiva Cass. n. 20592/07). In altri termini, il leasing finanziario «realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, quest’ultimo venendo dalla società di leasing concluso allo scopo, noto al fornitore, di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa » (Cass. n. 17145/06). E il nesso di collegamento tra i due contratti viene normalmente in evidenza proprio « in virtù di clausole di interconnessione, per cui nel contratto di vendita tra fornitore e società di leasing viene convenuto che il bene oggetto del negozio sia acquistato allo scopo di cederlo in godimento al cliente della società (il quale in precedenza ha provveduto ad indicarlo specificamente) ed è previsto anche che il bene sia consegnato direttamente dal fornitore all’utilizzatore » (Cass. n. 16158/07, n. 9417/14). Parimenti si è affermato che, salvo una diversa pattuizione, con la consegna del bene dal fornitore direttamente all’utilizzatore e la conseguente sua accettazione da parte di quest’ultimo, sorge a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagamento dei canoni nei confronti del concedente e non possono a lui opporsi eventuali vizi, per quanto originari, del bene locato, che devono essere fatti valere con azione di garanzia unicamente nei confronti del fornitore . Invero, costituisce elemento naturale del negozio « l’esonero dal locatore di ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l’utilizzatore, essendo quest’ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto, ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente dall’utilizzatore nei confronti del fornitore, così come avviene nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome proprio, ma per conto del mandante». Con la conseguenza che l’utilizzatore non può far valere l’eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell’articolo 1460 del codice civile, per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente » (Cass. n. 19657/04). In virtù di tale ricostruzione si è dunque ritenuta ammissibile l’azione dell’utilizzatore contro il fornitore per l’adempimento o per il risarcimento, mentre si escluso categoricamente la possibilità di un’azione di risoluzione. E ciò in quanto l’ammettere ciò terrebbe conto degli effetti che la stessa svolge anche nella sfera del concedente. Chi può accedere al leasing > Professionisti > Artigiani > Piccole Medie Imprese (Società di Capitali e Società di Persone) > Grandi Imprese > Pubblica Amministrazione

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