iFerr-81 - Anno 2021

L ocazione commerciale 79 a cura dello Studio legale ius est ars Benito Ligotti. Si chiama “ius est ars” ed è uno studio legale che si occupa di: diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, Intellectual Property, diritto societario e tributario, contrattualistica, reati connessi alla responsabilità penale degli enti (231/2001), diritto fallimentare. Nello studio si parla in italiano, inglese, francese e polacco. Benito Ligotti collabora con iFerr Magazine per affrontare le tematiche legali del settore ferramenta. Per informazioni scrivi a segreteria@iferr.com STUDIO LEGALE IUS EST ARS LA DURATA 6+6 ANNI La legge pone limiti ben precisi in merito alla durata minima del contratto di locazione commerciale: esso deve essere di almeno sei anni nel caso in cui l’attività che il locatario andrà a svolgere abbia carattere commerciale in senso stretto o quando egli vi si eserciti lavoro autonomo; di almeno nove anni nei casi specifici in cui l’immobile sia adibito ad albergo o simili (ex art. 1786 cod. civ.) oppure sia utilizzato per l’esercizio di attività teatrale. Infatti è nullo ogni patto che stabilisce una durata inferiore. Ai sensi dell’articolo 27 della legge del 1978, tuttavia, il contratto di locazione può essere stipulato per una durata più breve di quella appena vista, ma solo in una specifica ipotesi: se l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile locato abbia, per sua natura, carattere transitorio. Nel dettaglio, la legge prevede che le parti possono stabilire contrattualmente la facoltà per il solo conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto , dandone avviso al locatore almeno sei mesi prima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A prescindere da tale clausola, il conduttore può poi recedere sempre in presenza di gravi motivi, anche in questo caso con un preavviso di almeno sei mesi. Il locatore, invece, non può mai recedere anticipatamente dal contratto, né in presenza di una giusta causa , né se si è accordato contrattualmente in tal senso con il conduttore (la relativa clausola deve infatti considerarsi nulla). Resta ferma per il locatore la possibilità di negare il rinnovarsi del vincolo alla scadenza naturale del contratto, ovvero siano decorsi i primi sei o nove anni di locazione . DA SAPERE Il legislatore ha previsto particolari tutele per il conduttore. Essendo la locazione commerciale una precisa tipologia di contratto dotata di caratteristiche peculiari proprie, la legge ha inteso proteggere la parte debole da possibili azioni speculative che il locatore potrebbe mettere in atto . Ci si riferisce in particolare all’eventualità che il locatore decida di non rinnovare il contratto al fine di subentrare indebitamente nell’attività posta in essere dal locatario, riprendendo a tutti gli effetti una gestione commerciale già avviata e consolidata. È nullo qualsiasi patto stipulato tra le parti idoneo ad aggirare questo divieto (cfr. Cass. n. 2659/2013).

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