iFerr-91 - Anno 2022

59 Recupero del credito a cura di Sabrina Venturato e Marta Sala ingiuntivo purché vi sia il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili in cui è annotata, così che sia possibile per il Giudice verificare la conformità del documento prodotto all’ originale. Per quanto attiene, invece, le fatture elettroniche, la giurisprudenza maggioritaria ritiene essa sia già di per sé titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, senza quindi obbligo di deposito dei registri, dato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici e immodificabili. A conclusione, si può ritenere che la fattura commerciale può essere un documento sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma, per completezza, è bene precisare che, qualora il debitore proponga opposizione al decreto ingiuntivo, instaurando una causa ordinaria avente ad oggetto l’accertamento del credito, la sola fattura non sarà sufficiente per dare piena prova del credito azionato: da qui l’importanza di formalizzare con adeguata ed apposita contrattualistica scritta i propri rapporti commerciali. Cosa si intende per prova scritta? Ovvero quali sono le prove documentali che consentono di iniziare un procedimento monitorio? La norma di riferimento è l’art. 634 c.p.c., che individua espressamente alcune tipologie di documenti, tra cui le promesse scritte di pagamento del debitore, le polizze e i telegrammi. Tuttavia, la giurisprudenza è unanime e costante nel ritenere che l’elenco contenuto nell’art. 634 c.p.c, pacificamente vetusto, non abbia carattere tassativo/esaustivo e che, quindi, la prova scritta, quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, possa consistere in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o anche da un terzo, che presenti i caratteri dell’autenticità e possa essere ritenuta efficace sotto il profilo probatorio. Ad esempio sono state ritenute prove scritte valevoli i verbali di assemblea condominiali, le e-mail e, più recentemente, i messaggi di whatsapp (in tal senso Giudice di Pace di Latina nel decreto n. 2399 depositato in data 25.06.2021). La fattura commerciale, quindi, costituisce una prova del credito ed è sufficiente per l’emissione di un decreto ingiuntivo? Alla luce dell’interpretazione estensiva di prova scritta fornita dalla giurisprudenza è lecito chiedersi se la fattura commerciale sia un documento ritenuto “sufficiente” per l’emissione del decreto ingiuntivo. Tale tematica è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale in ragione del fatto che, sebbene la fattura sia un documento scritto, è altresì vero che lo stesso viene redatto dallo stesso soggetto che intende avvalersene: è alto il rischio che il documento venga “prodotto” di proposito dallo stesso soggetto al fine di ottenere una condanna di pagamento a proprio favore. Per mitigare questo rischio, la legge chiede che le scritture contabili da allegare al ricorso per ingiunzione siano bollate, vidimate e regolarmente tenute, e prodotte in estratto autentico. Alla luce di ciò si può affermare che una fattura cartacea è un documento idoneo all’emissione di un decreto Mettere sempre dei richiami che esplicitino il collegamento tra la fattura e il rapporto commerciale ad essa sotteso (contratto/ordine di fornitura). Sollecitare il pagamento delle fatture sempre per iscritto Farsi ausiliare nell’invio di diffide di pagamento dal proprio legale di fiducia, anche al fine di assicurarsi che detta comunicazione interrompa effettivamente il termine di prescrizione. CONSIGLI UTILI PER TE a s b s c s

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