iFerr-92 - Anno 2022

57 ad un’altra (parte noleggiante) un bene mobile per un periodo di tempo determinato a fronte del pagamento di un corrispettivo. Il contratto di leasing finanziario è il contratto con il quale un imprenditore che necessiti di utilizzare per un lasso di tempo un bene mobile o immobile si rivolge ad un ente finanziatore il quale acquista il bene e glielo cede in locazione a fronte del pagamento di canoni il cui ammontare totale è superiore al costo di acquisto iniziale del bene. Il tutto con il patto che allo scadere di un termine fissato congiuntamente dalle parti contrattualmente l’utilizzatore potrà decidere tra: l’acquisto del bene, la proroga del contratto che gli garantisce l’utilizzo del bene o la restituzione dello stesso all’ente finanziatore. iFerr: Quali sono i vantaggi del rent to buy per la proprietà? E quali per il conduttore? I principali vantaggi per il proprietario sono che: mantiene la proprietà fino al pagamento integrale del prezzo; riceve un corrispettivo immediato (canone nella sua doppia componente); non è soggetto ai limiti della disciplina locatizia, che è, tendenzialmente, volta alla tutela del conduttore. Per il conduttore, che: acquisisce una facoltà di acquisto; per tutta la durata del godimento è obbligato solo per le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile, salvo patto contrario; il carico fiscale, per imposte dirette e locali, rimane a carico del proprietario. iFerr: È possibile il “rent to buy” per i beni mobili? Quali sono le alternative? Posto che la disciplina del “rent to buy” non è ancora stata estesa ai beni mobili, in alternativa l’imprenditore può avvalersi di altre tipologie contrattuali tra cui: il contratto di noleggio ed il contratto di leasing (finanziario). Nel dettaglio il contratto di noleggio è una fattispecie atipica in cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e consegna in godimento a cura di Sabrina Venturato e Marta Sala TRE CONSIGLI UTILI PER TE In queste tipologie contrattuali, è opportuno prestare attenzione al fattore tempo e, quindi, al tema dell’inflazione; Per la corretta scelta dello schema contrattuale è necessaria una preliminare valutazione delle effettive esigenze imprenditoriali e delle conseguenze legali/ fiscali legate all’eventuale passaggio di proprietà; Un’alternativa alle predette fattispecie contrattuali è annoverata nel codice civile con la vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 e ss. C.C.); ovvero contratto tipico in forza del quale la proprietà del bene si trasferisce soltanto con il pagamento dell’ultima rata. 1 s 2 s 3 s HAI DUBBI? Per approfondimenti o ulteriori chiarimenti in merito all’argomento trattato in questo articolo, contatta iFerr scrivendo un’email a: redazione@iferr.com.

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