CONSIGLI UTILI PER TE LATO PROFESSIONISTA In merito alle proprie scelte imprenditoriali di promozione commerciale è sempre utile il consiglio del proprio legale di fiducia per un’analisi congiunta degli artt. 18-27 del Codice del Consumo e delle delibere AGCM di riferimento per il proprio mercato di riferimento. Per evitare sanzioni, può essere utile conformarsi ai Codici di Condotta stilati dall’AGCM per il proprio settore merceologico di riferimento. LATO CONSUMATORE Ferma l’opportunità di farsi ausiliare dal proprio legale di fiducia, si ricorda la possibilità di segnalare direttamente all’AGCM eventuali pratiche commerciali scorrette. a s b s 59 a cura di Sabrina Venturato e Marta Sala comportamento del professionista idoneo a indurre il consumatore “in errore” o capace di “coartarne” la volontà; sotto questo profilo si ricorda che rilevano anche le omissioni, tant’ è che la normativa espressamente prevede un apposito articolo in cui elenco quelle condotte omissive che possono costituire pratiche ingannevoli (art 22 Codice del Consumo). Analizziamo alcuni esempi: Tizio, consumatore, si affretta a presentare un ordine di acquisto in ragione del fatto che la Caio s.r.l., quale professionista, pubblicizza la propria decisione di procedere, a breve, alla chiusura della propria attività commerciale (in violazione dell’art 21 comma 1 lett b); Beta s.n.c., quale professionista, omette di informare Mevio, consumatore, che per la tipologia di contratto che stanno stipulando è previsto un diritto di recesso ex lege ((in violazione dell’art 22 comma 4 lett e). In entrambi i casi, la volontà negoziale del consumatore viene “distorta”: Tizio si affretta a stipulare un contratto; mentre Mevio vi rimane vincolato perché inconsapevole del proprio diritto di recesso. iFerr: A quali responsabilità si espone chi compie pubblicità ingannevole? In primo luogo, colui che pone in essere questo tipo di pratica commerciale si espone alle azioni di risarcimento del danno da parte dei consumatori. A riguardo, emblematiche sono state le cause intentate dai fumatori con riferimento alle scritte “light” sui pacchetti di sigarette (Cassazione civile sez. un., 15/01/2009, n.794). In secondo luogo, colui che compie simili condotte si espone all’irrogazione di sanzioni da parte dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), le quali vengono commisurate al fatturato dell’operatore commerciale che ha realizzato la condotta, al fine di assolvere ad una concreta funzione dissuasiva (TAR Roma, sez. I, 08/02/2018, n.1523). Da ultimo, l’operatore commerciale può essere raggiunto anche da misure interdittive da parte dell’AGCM. Pubblicità ingannevole HAI DUBBI? Per approfondimenti o ulteriori chiarimenti in merito all’argomento trattato in questo articolo, contatta iFerr scrivendo un’email a: redazione@iferr.com.
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