CONSIGLI UTILI PER TE Tenere “sicuro” il proprio punto vendita, con particolare attenzione ai gradini, al calpestìo ed alla merce esposta negli scaffali per evitare cadute; Attenersi alle misure di sicurezza suggerite dai propri consulenti e da eventuali linee guida del settore merceologico di riferimento; Nel caso in cui si verifichino episodi di rottura e/o insidie, segnalarle immediatamente con apposita cartellonistica o limitazione di accesso (classico nastro bianco/rosso). a s b s c s 71 a cura di Sabrina Venturato e Marta Sala sistemazione, e poi al ripristino/eliminazione del pericolo, rischia di essere ritenuto responsabile degli eventuali danni patiti dai terzi (quali clienti e fornitori) in caso di caduta. iFerr: Quando questa responsabilità non ricorre? Tale forma di responsabilità risulta particolarmente estesa proprio perché, sulla base del testo normativo, l’unico modo perché si interrompa il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento danno cagionato dalla stessa, è rappresentato dal “caso fortuito” che è da intendersi quale evento eccezionale, non prevedibile e non preveduto. A riguardo, è bene precisare che il caso fortuito è riconosciuto tendenzialmente dalla giurisprudenza in tre ipotesi e, quindi, facendo seguito all’esempio di cui prima: a) il fatto naturale (interviene il terremoto e si apre la crepa nel calpestìo del punto vendita; b) il fatto del terzo (entra un rapinatore e butta a terra il cliente); c) il fatto del danneggiato (lo stesso entra con dei pattini nel negozio e scivola non per il calpestìo bensì per il proprio comportamento imprudente) iFerr: Quali misure si possono adottare per mettersi al riparo da questa responsabilità? Per evitare di essere ritenuti responsabili di eventuali danni ai sensi dell’art. 2051 C.C., è quindi necessario procedere ad una manutenzione ordinaria e puntuale del proprio punto vendita e, qualora vi siano questioni che eccedano la propria sfera di competenza, si pensi ad esempio interventi straordinari di manutenzione degli impianti o il rifacimento del tetto dell’immobile nel caso in cui lo stesso sia oggetto di locazione, è bene segnalare con pronta sollecitudine la necessità di operare l’intervento al soggetto preposto/tenuto ad eseguirlo. Infatti, vi è la possibilità di limitare la propria responsabilità rispetto agli eventuali danni causati dalla cosa solo se si è in grado di dare prova di essersi diligentemente attivati per eliminare gli elementi di rischio collegati alla stessa. Sicurezza in ferramenta HAI DUBBI? Per approfondimenti o ulteriori chiarimenti in merito all’argomento trattato in questo articolo, contatta iFerr scrivendo un’email a: redazione@iferr.com.
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