iFerr-102- Anno 2023

INTERVENTI AGEVOLABILI INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI n interventi di isolamento termico sugli involucri n sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni n sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti n interventi antisismici INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI ovvero interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, quali: n interventi di efficientamento energetico n installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo n infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici n interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16bis, lettera e del Tuir) 75 condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Le stesse norme valgono anche per le onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. VILLETTE UNIFAMILIARI Nel caso di edifici unifamiliari, il superbonus resta al 110% fino al 31 marzo 2023 per coloro che entro il 30 settembre 2022 abbiano completato il 30% dei lavori. Per tutti gli altri la detrazione scende al 90%. Al momento di andare in stampa si ipotizza per le villette una proroga al 30 settembre (NDR). ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI E COOPERATIVE Per quanto riguarda gli interventi realizzati da istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, è in vigore una proroga fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. STOP ALLA CESSIONE DEL CREDITO Il 16 febbraio 2023, il Governo ha abrogato le norme sulla possibilità di cedere i crediti relativi alle spese per: n interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 2mila euro; n interventi per la riduzione del rischio sismico realizzati su parti comuni di edifici condominiali o nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, attraverso la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. Non è più possibile pertanto ottenere lo sconto in fattura né cedere il credito d’imposta, ma si può usufruire solo della detrazione degli importi corrispondenti. Mercato © pexels-karolina-grabowska

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