CONSIGLI UTILI PER TE Nell’elaborazione della propria insegna assicurarsi che non sia confondibile con altre e che rivesta i caratteri di verità, novità e originalità; Prima di domandare l’autorizzazione all’esposizione di un’insegna, analizzare il regolamento comunale e accertarsi, presso il proprio comune di appartenenza, della documentazione necessaria; Monitorare il rispetto dell’esclusività nell’uso dell’insegna da parte di soggetti terzi, specie da parte di punti vendita concorrenti per classe merceologica. a s b s c s 83 a cura di Sabrina Venturato e Marta Sala iFerr: Come deve essere un’insegna? L’insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore: essa consente di distinguere i propri esercizi da quelli dei concorrenti e quindi a facilitarne la reperibilità fisica da parte del pubblico. È essenziale che presenti caratteri di: n verità: non può consistere in parole, figure o immagini non veritiere sull’origine, la qualità dei prodotti o gli attributi dell’azienda, al fine di ingannare la clientela. n originalità: deve essere dotata di capacità distintiva, nel senso che non può contenere un’indicazione generica dell’attività esercitata dall’imprenditore n novità: non può essere uguale o simile a quella utilizzata da un altro imprenditore, quando ciò possa generare confusione in relazione all’oggetto dell’impresa e al luogo in cui questa è esercitata. iFerr: Cosa succede se un altro imprenditore utilizza un’insegna simile alla nostra? In ragione del requisito della novità, nell’ipotesi di identità fra due insegne, l’imprenditore che dimostri di aver utilizzato per primo l’insegna può chiedere - e ottenere dall’altro- che modifichi o integri la propria insegna con indicazioni che siano idonee a differenziarla (c.d. obbligo di modificazione.) La norma di riferimento è quella valida per la ditta (2564, 1°comma c.c.): nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili, sempre che ne possa derivare confusione per l’oggetto dell’impresa (vendita di prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico) e per il luogo in cui questa è esercitata (ambiti territoriali vicini fra le due attività) sorge l’obbligo per il nuovo l’imprenditore di disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni dell’insegna sorta successivamente. Il conflitto fra insegne confondibili si risolve tramite il ricorso al criterio della priorità d’uso, poiché per l’insegna non vige il criterio della priorità di registrazione, che è valido invece per la ditta e/o il marchio. iFerr: Un soggetto è libero di apporre la propria insegna sulla strada in ogni momento? L’installazione di insegne deve svolgersi nel rispetto della regolamentazione comunale: tendenzialmente è richiesto un progetto redatto da un professionista abilitato, oltre all’esibizione di eventuale documentazione accessoria, normalmente indicata nei regolamenti comunali, provinciali o dell’ente gestore della strada. Al fine della presentazione della necessaria pratica edilizia (Scia) è opportuno procedere alla verifica della sussistenza di vincoli specifici, quali il vincolo ambientale, paesaggistico o monumentale. iFerr: Ma se il punto vendita è inserito in un centro commerciale è necessario presentare una pratica edilizia? In base all’art. 23 – comma 4 – Codice della strada: per insegne o mezzi pubblicitari permanenti esposti all’interno di centri commerciali, stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, cinema, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, eccetera (luoghi non visibili dalle strade comunali), non c’è obbligo di presentazione della Scia. In questi casi è comunque obbligatorio dichiarare le insegne e i mezzi pubblicitari che vengono esposti per pagare l’Imposta di pubblicità (Icp), ove non esente. Insegne HAI DUBBI? Per approfondimenti o ulteriori chiarimenti in merito all’argomento trattato in questo articolo, contatta iFerr scrivendo un’email a: redazione@iferr.com.
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