iFerr-105 - Anno 2023

59 che in procedimenti giudiziali e concorsuali. I SOGGETTI LEGITTIMATI, E LA SEGNALAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Il legislatore ha voluto valorizzare anche lo stato di pre-crisi, laddove pur in ipotesi di flussi ancora normali e indipendentemente da elementi quantitativi o da risultanze di bilancio, siano accaduti eventi che possono peggiorare la situazione patrimoniale o il conto economico (si pensi ad es. alla perdita di clienti rilevanti del portafoglio o a un evento foriero di responsabilità civili rilevanti verso terzi, o aumento dei costi dei materiali su cantieri con prezzi a corpo). L’obiettivo di fondo dell’istituto è cercare il risanamento e cosi la continuità dell’impresa. L’uscita da una condizione di insolvenza potrebbe intervenire anche attraverso il trasferimento dell’azienda a terzi, con risorse interamente destinate ai terzi creditori. Infatti, se è vero che la composizione negoziata è stata costruita essenzialmente per offrire un percorso verso il superamento degli squilibri, è pur vero che l’accordo con i creditori può comportare l’adozione di un piano condiviso per sanare i debiti attraverso la cessione del patrimonio aziendale: in tal modo l’impresa procede, sia pure con una continuità indiretta salvando i posti di lavoro, e i creditori ricevono un ritorno celere della miglior somma ottenibile. Deve esser sottolineato che questo nuovo istituto non è minimamente una procedura concorsuale, atteso che l’istanza di nomina dell’esperto: a) non apre il concorso dei creditori e addirittura non si richiede neanche il coinvolgimento di tutti i creditori (ben potendo l’imprenditore selezionare i creditori con i quali ritiene utile accordarsi); b) non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell’imprenditore, il quale prosegue liberamente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori. Limite formale è che dovrà sottoporre gli atti di straordinaria amministrazione al vaglio dell’esperto. PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È stata istituita una piattaforma telematica nazionale, accessibile da parte degli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di Unioncamere. L’indirizzo della piattaforma è: composizionenegoziata.camcom.it. Antonio Pinto Per la soluzione della crisi d’impresa, nuovi strumenti per salvarsi dal fallimento. >

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