75 I contratti finanziari cosiddetti derivati hanno normalmente la funzione di assicurazione o di copertura e trasferimento del rischio finanziario tra due parti. Oltre a questo utilizzo “classico”, la negoziazione di derivati può essere effettuata anche per motivi di mera speculazione. I prodotti derivati sono comunemente considerati come opachi, di difficile comprensione e, pertanto, i piccoli risparmiatori farebbero bene a tenersene lontani. IL RISCHIO NASCOSTO NEI PRODOTTI FINANZIARI: L’INFILTRAZIONE DEI DERIVATI I derivati si stanno “infiltrando” in modo spesso poco trasparente, anche in prodotti finanziari originariamente semplici, ma che vengono abbinati ai derivati e divengono cosi a maggior rischio per chi li acquista. Ad esempio questo accade per le obbligazioni bancarie o emesse da aziende private cosiddette “strutturate”, ovvero a titoli di debito emessi da intermediari bancari o società private che possono essere scomponibili in una componente obbligazionaria, considerata come prodotto sicuro e caratterizzata da un basso grado di rischio, perché in fondo le obbligazioni semplici sono solo un prestito che l’investitore fa all’emittente, il quale negli anni di durata del prestito paga le cedole e alla scadenza dovrà restituire il capitale inizialmente investito. Quando invece nelle obbligazioni si inseriscono una o più componenti derivative, le obbligazioni diventano prodotti ad alto rischio. A rischio perché il prezzo e il rendimento dell’obbligazione strutturata è regolato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi predefiniti dall’emittente. Possono essere eventi imputabili all’andamento, come a esempio di un titolo azionario (equity-linked), di un indice azionario (index-linked) o al merito creditizio di un’emittente (credit-linked). Antonio Pinto > UNA GIURISPRUDENZA A FAVORE DEGLI INVESTITORI Spesso i derivati hanno riservato rilevanti danni e perdite per gli investitori che hanno sottoscritto questa tipologia di prodotti. Fortunatamente però, i vari casi di risparmio tradito in questa materia, hanno generato una Giurisprudenza a favore degli investitori. Infatti, a titolo di esempio, Cassazione Civile, sentenza n. 23489 del 26/8/2021 ha affermato il principio che “i contratti che hanno come oggetto operazioni in derivati, costituendo diretta esplicazione di un servizio di investimento, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione delle disposizioni del Testo Unico della Finanza”. Pertanto, a tali tipi di contratto si applicano tutte le tutele apprestate in favore di chi investe in prodotti finanziari ed in particolare oramai alcuni princìpi rappresentano dei capisaldi a favore degli investitori. In particolare, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17440 del 31 agosto 2016 ha insegnato che “nell’ambito delle operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati caratterizzati dal c.d. “effetto leva”, il dovere di informazione non può ritenersi assolto da parte dell’intermediario finanziario allorquando questi si sia limitato a fornire all’investitore un generico riferimento alla possibilità di notevoli variazioni del valore di mercato o all’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’investimento originario e comunque non quantificabili. L’intermediario finanziario ha infatti il dovere di far comprendere all’investitore il significato del c.d. “effetto leva” e deve rendere edotto il risparmiatore del fatto che il rischio dell’investimento può interessare anche il suo patrimonio personale”.
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