76 PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI: LA CASSAZIONE STABILISCE REGOLE CHIARE Nella fattispecie la Cassazione si è quindi pronunciata sul tema della protezione dei clienti, che non rientrano nella categoria degli investitori qualificati, a cui vengono proposti, come nel caso di specie, strumenti finanziari derivati contraddistinti dal c.d. “effetto leva”, chiarendo che la banca ha il dovere di rispettare sia gli obblighi di informativa che quelli sull’adeguatezza delle operazioni eseguite. L’effetto leva consente difatti ai risparmiatori di acquistare attività finanziarie per un valore superiore al capitale posseduto e dunque di poter potenzialmente beneficiare di un rendimento migliore, ma tale meccanismo può operare alla rovescia ingenerando gravi perdite. La Cassazione, con la sentenza in oggetto ha dato ragione agli investitori, ricordando che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dagli investitori, gli intermediari finanziari hanno l’onere di provare non solo l’avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a loro carico dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, oltre che dalla normativa secondaria rappresentata dai Regolamenti Consob, ma anche di aver agito con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nell’interesse dei clienti. La Cassazione ricorda inoltre che gli intermediari finanziari sono tenuti ad acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di investimento, nonché a tenere costantemente informato l’investitore circa la natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni e su ogni altro fatto necessario per il compimento di scelte consapevoli. Le banche inoltre non possono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o di dimensioni inadeguate alla situazione finanziaria dell’investitore. iPartner Antonio Pinto > ANTONIO PINTO Avvocato dal 1995, Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori, componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori Consob, Presidente Regionale Conf-Consumatori, Presidente Camera Arbitrale e della Mediazione CCIAA-BA, Consigliere CCIAABA. Componente del comitato scientifico di Consumerismo ® il Giornale dei Consumatori, in materia di diritto bancario e mercati finanziari. Esperto in prodotti finanziari e bancari, diritto societario, appalti e diritto del commercio. LA NEGOZIAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI Con specifico riferimento ai contratti di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, la Cassazione, nella ridetta sentenza, ha ribadito che l’ambito oggetto delle disposizioni concernenti le operazioni non adeguate trova applicazione anche nel caso in cui il servizio prestato dall’intermediario consiste nell’esecuzione degli ordini dell’investitore. Per quanto concerne la negoziazione di prodotti derivati, la Cassazione evidenzia inoltre che gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di informare prontamente e per iscritto l’investitore non appena l’investimento in strumenti finanziari derivati, disposto per finalità non di copertura, faccia rilevare una perdita, effettiva o potenziale, superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti dal cliente a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione dell’operazione. L’obbligo di informare il cliente non può tuttavia ritenersi adempiuto da parte dell’intermediario finanziario attraverso la mera comunicazione periodica dell’esito delle operazioni, giacché l’investitore deve essere compiutamente reso edotto dell’inadeguatezza dell’investimento e delle ragioni per le quali non appare opportuno darne esecuzione. L’OBBLIGO DELLE BANCHE DI INFORMARE GLI INVESTITORI SUI RISCHI FINANZIARI L’intermediario finanziario non può dunque limitarsi a fare un generico riferimento alla possibilità di notevoli variazioni del valore di mercato o all’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’investimento originario e comunque non quantificabili. La banca ha infatti il dovere di avvertire l’investitore e dare specifiche indicazioni circa il tipo di pericolo sotteso all’operazione, tenuto conto delle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, il quale deve essere reso edotto del significato del cosiddetto ”effetto leva” e della possibilità che le perdite derivanti dall’investimento possono interessare anche il suo patrimonio personale e non solo il capitale investito. La Cassazione chiarisce inoltre che, nell’ambito dell’esecuzione del rapporto, l’invio della documentazione contabile, cioè degli estratti conto, non può costituire adempimento dell’obbligo di informare il cliente circa la maturazione delle perdite derivanti dall’investimento. La sentenza sottolinea infine che l’inadeguatezza dell’operazione era, nel caso di specie, comprovata anche dal numero considerevole di acquisti giornalieri e dalle particolari modalità operative di effettuazione delle operazioni che venivano condotte anche a fronte di uno scoperto di conto corrente.
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