Antonio Pinto In base al nuovo Codice della Crisi d’Impresa vi sono alcune procedure utilizzabili per ristrutturare i debiti, specificatamente previste solo per le imprese cosiddette “minori”, ossia ditte individuali o società che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: A. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000, negli ultimi tre esercizi compiuti B. ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000, negli ultimi tre esercizi compiuti C. debiti, anche non scaduti, non superiori a € 200.000 Tali imprese sono sotto le soglie di fallibilità e quindi non possono esser soggette alla liquidazione giudiziale, al concordato preventivo, etc. IL CONCORDATO MINORE Tale procedimento non può essere usato dal consumatore ma unicamente dall’imprenditore minore e agricolo, oltre che dai professionisti e dalle start up innovative. La domanda con la proposta può avere una forma in continuità, ossia si garantisce la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, oppure una forma liquidatoria, ove si prevede la cessazione dell’attività e in più si offre un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il contenuto della proposta può essere libero, salvo indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi, potendo prevedere altresì il soddisfacimento parziale dei crediti attraverso > 93
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