iFerr-109 - Anno 2023

94 qualsiasi forma, nonché l’eventuale suddivisione dei creditori in classi. Anche qui il Codice prevede il corredo documentale da allegare alla domanda. La domanda per l’accesso al Concordato Minore deve essere formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali che non necessariamente coincide con il luogo in cui è ubicata la sede legale dell’impresa o la residenza del debitore. Alla domanda infatti deve essere obbligatoriamente allegata la relazione particolareggiata dell’OCC le cui valutazioni andranno poi al vaglio del Giudice. La domanda sarà inammissibile se emerge che il debitore ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se vi è incompletezza dei documenti necessari o se ha già conseguito l’esdebitazione negli ultimi 5 anni o due volte nella vita. Gli effetti prodotti dalla domanda sono la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. La proposta di accordo deve essere accettata dal 50% dei creditori, ma se un solo creditore detiene la maggioranza, questa deve essere ottenuta anche per teste. Il giudice omologa se verifica l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze e se non ci sono contestazioni; se invece uno iPartner > ANTONIO PINTO Avvocato dal 1995, Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori, componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori Consob, Presidente Regionale Conf-Consumatori, Presidente Camera Arbitrale e della Mediazione CCIAA-BA, Consigliere CCIAABA. Componente del comitato scientifico di Consumerismo ® il Giornale dei Consumatori, in materia di diritto bancario e mercati finanziari. Esperto in prodotti finanziari e bancari, diritto societario, appalti e diritto del commercio. dei creditori contesta la convenienza della domanda, allora l’omologa potrà intervenire lo stesso, ma solo se il Giudice valuta che il credito del creditore opponente è soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. L’esecuzione del piano omologato è assegnata direttamente al debitore sotto la vigilanza dell’OCC che risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice e collabora con il debitore alle eventuali vendite da effettuarsi tramite procedure competitive. In caso di diniego all’omologa, il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, dichiarando inefficaci le misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. In caso di atti di frode da parte del debitore, l’istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore o dal P.M. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL “SOVRAINDEBITATO” Procedura in cui il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. La liquidazione controllata, a differenza delle altre procedure, può esser chiesta anche su iniziativa di terzi che possono richiedere l’apertura della L.C. solo quando, e se, il debitore verte in stato di insolvenza. La procedura è accessibile da parte di consumatori, ma anche imprenditori, i quali non superino la soglia di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative; inoltre non è richiesta né la cosiddetta “meritevolezza” e neanche il voto favorevole della maggioranza dei creditori. La competenza a decidere appartiene al Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Si tratta di un Foro esclusivo ed inderogabile. Al ricorso deve essere allegata la Relazione redatta dall’OCC sulla sola completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Con la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza

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