iFerr-109 - Anno 2023

95 di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore che ha anche l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed è tenuto a gestirlo e ripartirlo applicando i principi di natura concorsuale, rispettando il grado dei privilegi dei vari creditori. Il liquidatore appena entra in carica ha 90 gg di tempo per redigere inventario dei beni, nonché per redigere il programma di liquidazione. Di fatto la procedura è molto simile a quella della liquidazione giudiziale propria delle aziende; infatti, la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione controllata, come una qualsiasi sentenza di liquidazione giudiziale, ad esempio e fra le altre cose, nomina il giudice delegato ed il liquidatore, ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori; ordina l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, nonché la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati, ecc. È analoga anche la produzione degli effetti della sentenza, poiché dopo di essa i rapporti processuali si interrompono, le procedure esecutive e cautelari sono vietate e si apre il concorso fra i creditori. La liquidazione controllata si chiude con decreto del giudice, che ha come conseguenza quello di cagionare l’esdebitazione del debitore che opera di diritto, a seguito del decreto di chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto motivato del Tribunale e reclamabile dal P.M. o dai creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. L’esdebitazione è pero esclusa se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se ha riportato condanna per bancarotta o per delitti connessi con l’attività d’impresa, se ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura. L’ESDEBITAZIONE DEL “SOVRAINDEBITATO” INCAPIENTE Questa procedura è riservata a soggetti che non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni Antonio Pinto durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata. Può accedervi il debitore persona fisica meritevole che non ha compiuto atti in frode dei creditori, che non ha concorso con dolo o colpa grave alla formazione del suo indebitamento, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Con il nuovo Codice l’esdebitazione si allarga alle persone giuridiche e alle società, stabilendosi per queste ultime che “l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” (cfr. art. 278, comma 5, C.C.I.) Sono interessanti alcune sentenze secondo cui ad esempio non è meritevole e quindi non può essere ammesso all’esdebitazione chi ha scelto di non pagare solo il Fisco; a esempio, secondo il Tribunale di Ivrea (sentenza 1/2023), chi decide di non pagare lo Stato privilegiando altri creditori, non può essere considerato diligente, visto che viene meno ad un dovere sancito dalla Costituzione. L’accesso all’esdebitazione è consentito una sola volta fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10% della massa passiva totale; tale valutazione deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia. La domanda è presentata tramite l’OCC unitamente alla documentazione individuata dalla legge e della Relazione particolareggiata dello stesso Gestore. Il Giudice concede l’esdebitazione con decreto reclamabile che è comunicato al debitore e ai creditori che possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni decorsi i quali, instaurato se necessario il contraddittorio, il giudice conferma o revoca il beneficio. L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sul tempestivo deposito da parte del debitore della dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di eventuali sopravvenienze.

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