iFerr-114 - Anno 2024

119 Emanuele Pallara > Dopo un primo articolo dedicato al Piano Nazionale Transizione 4.0 (già Industria 4.0 e Impresa 4.0), introduciamo le novità legate al nuovo attesissimo incentivo denominato Transizione 5.0. Tale nuova agevolazione, introdotta con il Decreto n. 19 del 02/03/2024, all’art. 38, si pone l’ambizioso obiettivo di coniugare la doppia transizione digitale ed energetica delle imprese italiane. Il Piano Transizione 5.0 si rivolge a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio dello stato in grado di conseguire un efficientamento energetico. Sono escluse unicamente le imprese in difficoltà e/o oggetto di sanzioni interdittive e gli investimenti non in linea con il principio di non arrecare un danno significato (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Europeo 2020/852 del 18/06/2020. Sono ammissibili gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 (l’effettuazione dei singoli investimenti viene valutata secondo quanto prescritto dalle regole generali del TUIR) rientranti nelle seguenti tre macrocategorie: n Beni strumentali 4.0 materiali ed immateriali inclusi rispettivamente nelle voci elencate nell’Allegato A e nell’Allegato B della Legge 232/2016. Ai fini della presente normativa, l’elenco dei beni immateriali presenti nell’Allegato B viene inoltre ampliato con: • Software, sistemi e piattaforme che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata (Energy Dashboarding) • Software relativi alla gestione dell’impresa se acquistati insieme ai software della voce precedente n Impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio dell’energia n Spese per la formazione sulle tematiche 4.0 nel limite del 10% delle voci precedenti fino ad un massimo di 300.000€ L’acquisto dei beni strumentali 4.0 risulta indispensabile nell’ambito del Piano Transizione 5.0, mentre le altre voci di spesa sono opzionali. Inoltre, si evidenzia che nel caso in cui il piano di investimenti preveda l’acquisto di beni relativi alla produzione di energia da fonte solare, sono ammissibili unicamente gli impianti realizzati per mezzo di moduli conformi all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181 del 09/12/2023. Per questi ultimi, è prevista una maggiorazione della base di calcolo del 20% e del 40% del loro costo rispettivamente nel caso di moduli conformi alle lettere b) e c) del suddetto decreto-legge. L’accesso all’agevolazione è subordinato al conseguimento di una soglia minima di risparmio energetico riproporzionato su base annuale e al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni di riferimento. Tale risparmio energetico può essere valutato in riferimento all’intera struttura produttiva o in alternativa al processo interessato dal piano di investimento e sono previste tre classi di merito, legate all’entità del risparmio ottenuto, da intersecare con i tre scaglioni di investimento. Le aliquote incentivanti sono riportate nella seguente tabella: Risparmio energetico del 3% sull’intera struttura o del 5% sul processo interessato Risparmio energetico del 6% sull’intera struttura o del 10% sul processo interessato Risparmio energetico del 10% sull’intera struttura o del 15% sul processo interessato Investimenti fino a 2.5M€ 35% 40% 45% Investimenti tra i 2.5M€ ed i 10M€ 15% 20% 25% Investimenti tra i 10M€ ed i 50M€ 5% 10% 15% In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi e delle linee guida relative a come valutare correttamente i risparmi energetici, vincolanti per l’accesso all’agevolazione ed il calcolo della corretta aliquota agevolativa da applicare, si riportano le seguenti osservazioni: n Banalmente, non esistono sistemi/tecnologie in grado di misurare i risparmi energetici. È necessaria quindi la valutazione dei consumi precedenti e successivi agli interventi oggetto del piano di investimento, la normalizzazione

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