Emanuele Pallara > luglio/agosto 2024 iFerr 71 www.iferr.com Nei precedenti numeri di iFerr sono state analizzate le peculiarità del nuovo Piano Nazionale Transizione 5.0 finora note in attesa del decreto attuativo e di eventuali circolari ministeriali che forniranno chiarimenti operativi ed interpretativi. Intorno alla metà di giugno è stata pubblicata una bozza dell’attesissimo decreto attuativo e tale bozza, alla data in cui è stato scritto il presente articolo, non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Nel presente articolo verranno quindi analizzate le principali conferme e novità introdotte dalla bozza del decreto attuativo sperando che trovino conferma all’interno del testo definitivo. La bozza di decreto si compone attualmente di 23 articoli e 3 allegati e conferma l’ossatura principale della normativa ovvero la natura dei costi ammissibili inclusi nei progetti di innovazione, le aliquote incentivanti, il GSE quale soggetto gestore, le modalità e tempistiche di fruizione, ecc., secondo quanto già descritto nel numero 114 di iFerr. DEFINIZIONI DALLA BOZZA DEL DECRETO ATTUATIVO Per prima cosa, si evidenziano alcune delle definizioni fornite dalla bozza del decreto attuativo e che vengono di seguito riassunte: • “data di avvio del progetto di innovazione”: data del primo impegno giuridicamente vincolante (i.e., conferma d’ordine, contratto, ecc.) ad ordinare i beni oggetto del progetto di innovazione. Tale data deve essere necessariamente successiva al 31/12/2023 ovvero il Piano Transizione 5.0 non ammette spese relative a beni prenotati nel 2023. • “imprese di nuova costituzione”: oltre alle imprese neocostituite, tale definizione racchiude al suo interno anche le imprese che decidono di integrare i propri processi produttivi mediante l’installazione di nuovi reparti produttivi, dove tale iniziativa sia partita non prima di sei mesi prima della data di avvio del progetto di innovazione. Si evidenzia che la definizione di tale perimetro d’azione è fondamentale in quanto obbliga l’impresa a fare riferimento all’ormai famigerato “scenario controfattuale” introdotto dalla normativa • “struttura produttiva”: la definizione della struttura produttiva fa riferimento al censimento catastale dello stabilimento andando a considerare la singola particella o l’eventuale insieme di particelle catastali contigue dotate di autonomia tecnica, funzionale ed organizzativa • “processo produttivo”: insieme di attività correlate o che interagiscono lungo la catena del valore che utilizzano risorse in input trasformandole in prodotti e/o servizi • “processo interessato dall’investimento”: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita a valle del progetto di innovazione • “scenario controfattuale”: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotata di beni analoghi a quelli oggetto del progetto di innovazione LE PRINCIPALI NOVITÀ OPERATIVE, TECNICHE E BUROCRATICHE Una volta analizzate le principali definizioni introdotte dalla bozza del decreto attuativo, è possibile passare all’analisi delle principali novità introdotte dal punto di vista operativo, tecnico e burocratico. In relazione alle spese ammissibili, viene confermata la natura trainante dei Beni strumentali 4.0 materiali ed immateriali. Per le spese relative agli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sono ammissibili i costi relativi a: • i gruppi di generazione dell’energia elettrica • i servizi ausiliari di impianto • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione con la rete elettrica
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