iFerr-116 - Anno 2024

72 iFerr luglio/agosto 2024 www.iferr.com > iPartner Giovane ma esperto consulente, nella sua rubrica su iFerr magazine, parla di vantaggi e agevolazioni per le imprese con schematica semplicità. Presente sui numeri 113, 114 e 115. Email: emanuele.pallara@gmail.com EMANUELE PALLARA maggio 2024 gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta Vengono inoltre inseriti limiti al dimensionamento degli impianti in termini di producibilità attesa e dei costi ammissibili calcolati in termini di €/kW per le prime tre voci di spesa e di €/kWh per i sistemi di stoccaggio. Tali limiti di spesa sono indicati in forma tabellare sulla base della tecnologia adottata e della taglia degli impianti. Per quanto riguarda le spese relative alla formazione, viene specificato che i percorsi di formazione devono avere una durata di almeno dodici ore e vengono indicate una serie di tematiche ammissibili facenti riferimento alla transizione energetica e digitale. Vengono inoltre specificati quali siano i soggetti riconosciuti all’erogazione di tali percorsi di formazione, tra cui si evidenziano le università, gli enti di ricerca, gli ITS Academy, gli European Digital Innovation Hubs. Come anticipato nei precedenti articoli, il risparmio energetico va conseguito sulla struttura produttiva o sul processo interessato dall’investimento. La bozza del decreto attuativo specifica che nel caso in cui il progetto di innovazione abbia un impatto su più processi produttivi è necessario dimostrare il raggiungimento della riduzione dei consumi energetici sulla struttura produttiva, essendo possibile presentare un unico progetto di innovazione per volta. Per le imprese di nuova costituzione, per le quali non è possibile ricavare una baseline di riferimento dei consumi energetici, vi è l’obbligo di riferirsi al cosiddetto scenario controfattuale. Tale fattispecie prevede, per ogni bene strumentale presente nel progetto di innovazione, l’individuazione di almeno tre beni analoghi ed alternativi disponibili nel mercato UE nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. Una volta individuati tali beni (che converrà ricercare tra quelli con i maggiori consumi possibili) occorrerà stimare i loro consumi energetici annui e calcolarne la media. La media andrà utilizzata come baseline di riferimento, nonché come base di calcolo del risparmio energetico sul processo interessato dall’investimento o sulla struttura produttiva. In relazione alla certificazione ex-ante ed ex-post dei risparmi energetici viene estesa la platea dei soggetti abilitati al loro rilascio. Oltre agli Esperti in gestione dell’Energia (EGE) ed alle Società di servizi energetici (ESCo) inizialmente previsti, si aggiungono: • gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno standard tra UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI EN ISO 14065, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 o UNI CEI EN ISO/IEC 17065, nella versione in vigore • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo

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