iFerr-110 - Anno 2023

71 valutazione del merito creditizio sulla base della capacità di rimborso congiunta dei consumatori. Il creditore erogherà il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti. n Prima di modificare le condizioni del contratto di credito, il creditore deve comunicare al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, le seguenti informazioni: - una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge; - il calendario per l’attuazione delle modifiche; - i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione alle modifiche; d) il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo; e) il nome e l’indirizzo dell’autorità competente cui può essere presentato tale reclamo n Il consumatore potrà recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione entro un periodo di 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto di credito oppure dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni essenziali, se tale giorno è posteriore a quello di stipula del contratto. n Un consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi, non sarà più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato (si pensi a quando compriamo un’auto e contestualmente firmiamo un contratto di finanziamento). Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o prestati oppure siano forniti o prestati soltanto in parte, oppure non siano conformi al contratto, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge. Antonio Pinto n l diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore. La Direttiva detta, inoltre, i principi per il calcolo dell’indennizzo spettante al creditore in caso di rimborso anticipato che comunque non potrà mai superare l’1% dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato. LE MISURE DELL’UE PER SALVAGUARDARE I CONSUMATORI È molto interessante la previsione che consente agli Stati membri di adottare misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, TAEG o costi totali del credito eccessivamente elevati. È chiarito che ad esempio potranno imporre dei limiti non superabili. Gli Stati membri potranno infatti adottare divieti o limitazioni riguardo a spese o commissioni specifiche applicate dai creditori nei loro territori. n È previsto che i creditori esercitino un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi. Tali misure di tolleranza tengono conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore. I creditori non sono tenuti a offrire più volte misure di tolleranza ai consumatori, salvo in casi giustificati. Le misure di tolleranza possono comprendere, tra le diverse possibilità, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito e comprendono la modifica delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che, tra le diverse possibilità, può includere, ad esempio - l’estensione della durata del contratto di credito; - il cambiamento del tipo di contratto di credito; - il differimento integrale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo; - la riduzione del tasso debitore; - la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti.

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