iFerr-110 - Anno 2023

70 SOTTO LA LENTE: LE IMPLICAZIONI DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Ecco una sintesi del contenuto dei vari articoli della Direttiva, per comprendere quanto e come cambia la tutela posta a garanzia del consumatore. n L’intermediario del credito deve fornire al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito, sulla base delle condizioni di credito offerte. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore in tempo utile prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto, anche ove siano usate tecniche che di comunicazione a distanza. Qualora le informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il creditore deve inviare al consumatore un promemoria, sulla possibilità di recedere dal contratto di credito, e sulla procedura da seguire per il recesso. Il promemoria è fornito al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito. La norma, definisce inoltre, in modo dettagliato, tutte le informazioni davvero essenziali che obbligatoriamente devono esser messe in iPartner > ANTONIO PINTO Avvocato dal 1995, Patrocinante in Cassazione e giurisdizioni superiori, componente del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori Consob, Presidente Regionale Conf-Consumatori, Presidente Camera Arbitrale e della Mediazione CCIAA-BA, Consigliere CCIAABA. Componente del comitato scientifico di Consumerismo ® il Giornale dei Consumatori, in materia di diritto bancario e mercati finanziari. Esperto in prodotti finanziari e bancari, diritto societario, appalti e diritto del commercio. risalto nella pagina iniziale del contratto (e non “seppellite” quindi nei meandri del contratto stesso). n Sono vietate le pratiche di commercializzazione abbinata, ossia l’istituto finanziario non può pretendere che la concessione del credito sia condizionata alla vendita anche di un qualche altro prodotto finanziario. Inoltre, si potrà consentire ai creditori di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, ma rispettando il principio di proporzionalità; in tali casi il creditore sarà comunque tenuto ad accettare la polizza assicurativa di un fornitore diverso dal suo, qualora detta polizza fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal creditore. I consumatori devono avere almeno tre giorni di tempo per confrontare diverse offerte di assicurazione. n I dati personali relativi alla diagnosi di malattie oncologiche dei consumatori non possono esser utilizzati ai fini di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito dopo un periodo di tempo stabilito che non potrà essere superiore a 15 anni dalla fine delle cure mediche dei consumatori. n Prima della conclusione di un contratto, il creditore deve effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione è effettuata sulla base di informazioni sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che devono quindi risultare compatibili e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito. Se la richiesta di credito è presentata congiuntamente da più di un consumatore, il creditore effettua la

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