ECOBONUS 110%: TUTTI GLI INTERVENTI CHE SI POSSONO EFFETTUARE
Il 16 luglio il Superbonus è diventato legge. Diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici. Vediamo nello specifico gli interventi che beneficiano del Bonus 110%.
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
– Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50mila per gli edifici unifamiliari, 40 mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30 mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio).
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
– Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.
– Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti
– Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Tra le ultime novità che riguardano l’ecobonus 110, introdotte nel dl rilancio, c’è anche l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 abitazioni in ville
- A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici
Questo è solo uno stralcio dell’intervista pubblicata su iColor 4. Se vuoi leggere l’articolo completo CLICCA QUI.